Quando si parla di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, anche una piccola modifica normativa può cambiare i piani di chi deve vendere o comprare un immobile. Negli ultimi mesi, famiglie e investitori si sono trovati di fronte a dubbi e interpretazioni contrastanti sul bonus fiscale: ora, una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto fondamentale che può influenzare le decisioni.
La risposta n. 297 del 26 novembre interviene sul regime “prima casa”, aggiornato dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 116, legge n. 207/2024), che ha esteso da uno a due anni il termine per vendere un immobile acquistato con i benefici fiscali, ma solo ai fini dell’imposta di registro.
Prima casa: il caso analizzato dall’Agenzia
Un contribuente che aveva acquistato una casa agevolata nel 2014 e l’ha venduta nel novembre 2024 aveva chiesto se il nuovo termine di due anni potesse estendersi anche al credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998. L’Agenzia ha chiarito che l’allungamento riguarda esclusivamente le agevolazioni “prima casa” e non il credito d’imposta legato al riacquisto.
Il documento ricostruisce il quadro normativo: la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa Parte I del Tur fissa l’imposta di registro al 2% per le compravendite che rispettano i requisiti. Il comma 4-bis, aggiornato dalla manovra 2025, consente di acquistare una nuova abitazione anche mantenendo quella precedente, a patto che la vendita avvenga entro due anni. Una misura pensata per facilitare i cambi casa e sostenere il mercato immobiliare.
Diverso è invece il funzionamento del credito d’imposta, valido solo se il nuovo acquisto avviene entro un anno dalla vendita dell’abitazione originaria. L’importo recuperabile corrisponde all’imposta di registro o all’Iva pagata sul primo immobile, fino a coprire quella dovuta sul nuovo acquisto.
L’Agenzia ricorda che l’estensione dei termini introdotta dal Bilancio 2025 non modifica questa disciplina. Come già chiarito nella risposta n. 197/2025, il termine di due anni per vendere la casa precedente non influisce sul credito d’imposta, che resta soggetto alle regole originali. In sostanza, le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono essere ampliate per analogia.
