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APE: in Basilicata cambiano le regole

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Il nuovo registro informatico degli Attestati di Prestazione Energetica obbligherà i soggetti certificatori, dal 15 agosto, a registrare e inviare l’APE esclusivamente per via telematica.

È stato istituito in Basilicata, con la deliberazione del 5 luglio 2016, n. 767 (Bollettino Ufficiale n. 27, Parte I, del 16/07/2016), il registro informatico degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e degli immobili sul territorio regionale.

In particolare, la deliberazione stabilisce che, a partire dal 15/08/2016, la registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica in regione Basilicata da parte dei soggetti certificatori, ai sensi del paragrafo 7.1.5 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26/06/2015, dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Basilicata, e tramite l’uso della firma digitale.

A decorrere dalla suddetta data i soggetti riconosciuti come soggetti certificatori, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 75/2013, trasmettono l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) secondo le modalità di cui sopra, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) l’APE deve essere reso esclusivamente secondo il modello di cui all’Appendice B delle citate Linee guida nazionali;

b) l’APE deve essere reso nel rispetto di quanto statuito dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo in materia di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;

c) l’APE deve essere reso esclusivamente sotto forma di file avente estensione .PDF firmato digitalmente dal soggetto certificatore;

d) insieme al file avente estensione .PDF firmato digitalmente è obbligatorio inoltrare il corrispondente file avente estensione .XML, anche esso firmato digitalmente dal soggetto certificatore, contenente il tracciato generato dal software utilizzato per la redazione dell’APE.

Fino al 15/08/2016 sarà possibile continuare a trasmettere gli attestati di prestazione energetica anche attraverso le modalità ordinarie, ma a partire da tale data gli APE trasmessi con modalità diverse da quelle indicate nelle Disposizioni operative di cui alla richiamata DGR 767/2016, saranno considerati come non inviati e dunque non validi agli effetti di legge.

Come noto la certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli immobili che consente ai proprietari ed agli utilizzatori la conoscenza del probabile costo energetico necessario per mantenere adeguate condizioni climatiche all’interno degli edifici stessi. La certificazione energetica, essendo rivolta al miglioramento del rendimento energetico degli edifici, fa parte delle misure volte alla tutela dell'ambiente attraverso la diminuzione dell'utilizzo delle risorse naturali ed il contenimento delle emissioni climalteranti.

L'attestato di prestazione energetica (APE) è un documento ufficiale, valido 10 anni, redatto da un tecnico abilitato (certificatore energetico), che tiene conto della caratteristiche architettoniche dell'edificio, della sua esposizione, delle modalità di riscaldamento e di ogni altro aspetto che ha rilevanza ai fini dei consumi energetici.

Al momento la sua redazione è obbligatoria nei seguenti casi:

• per gli atti notarili di compravendita,

• per i contratti d'affitto,

• per l'accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF,

• per pubblicizzare gli annunci immobiliari,

• per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull'energia prodotta da impianti fotovoltaici installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia.