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Leasing immobiliare: è ancora in vigore il bonus?

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Un contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate se il leasing immobiliare per l’acquisto della prima casa dà ancora diritto alla detrazione fiscale
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Un contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate se il leasing immobiliare per l’acquisto della prima casa dà ancora diritto alla detrazione fiscale

I bonus fiscali rappresentano una materia in continua evoluzione. Nascono nuove detrazioni, mentre altre decadono. È normale allora che nei contribuenti si generi un po’ di confusione. L’Agenzia delle Entrate pensa allora a fare chiarezza, rispondendo alle domande degli italiani. Un quesito, in particolare, riguarda il bonus per il leasing immobiliare. È ancora in vigore per l’acquisto della prima casa?

Paolo Calderone risponde su FiscoOggi

Sì, è ancora possibile usufruire dell’agevolazione, a condizione che il contratto di finanziamento venga stipulato entro la fine del 2020. L’articolo 1, comma 84, legge 208/2015 ha fissato, infatti, come periodo di durata dell’agevolazione il quinquennio che va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Si può usufruire del beneficio fiscale, comunque, per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria.

Si ricorda che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef dei canoni e dei relativi oneri accessori - nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale - derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Per averne diritto, i beneficiari non devono essere titolari di diritti di proprietà, neanche pro quota, su immobili a destinazione abitativa e devono possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 55.000 euro.

La detrazione, pari al 19%, spetta alle stesse condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.

Infine, l’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione varia in relazione all’età del conduttore al momento della stipula del contratto (circolare n. 27/2016, risposte 4.1).

In particolare:
    • per chi non ha compiuto 35 anni, la detrazione spetta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di 20.000 euro
    • per chi ha 35 anni o un’età superiore, le stesse detrazioni sono riconosciute per la metà (4.000 euro per i canoni e gli oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto).