Oltre al danno, la beffa: possibile che i canoni di locazione non percepiti concorrano a formare il reddito, e quindi siano tassati? Fortunatamente c’è una novità positiva su questo fronte. L’ha introdotta il decreto legge n. 34/2019 (art. 3-quinquies).
A svelare di cosa si tratta è Paolo Calderone, dell’Agenzia delle Entrate, che risponde al quesito di una contribuente su questo tema.
Decisiva l’intimazione di sfratto
Con il suddetto decreto è ora previsto che i canoni di locazione non riscossi non concorrono a formare il reddito qualora “la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Se i canoni verranno riscossi in periodi d’imposta successivi, le relative somme saranno assoggettate a tassazione separata (articolo 21 del Tuir) con le stesse regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti.
Questa nuova disposizione vale per tutti i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.