Chi ha già usufruito del Bonus prima casa può ottenerlo ancora in caso di un nuovo acquisto? E come funziona il credito d’imposta se l’immobile posseduto deriva dalla fusione di due abitazioni acquistate in momenti diversi e con regimi fiscali differenti? A fare chiarezza è l’Agenzia delle entrate, che ha fornito indicazioni utili su un caso particolare destinato a interessare molti contribuenti.
Il caso riguarda una coppia che nel 1986 aveva acquistato un’abitazione beneficiando delle agevolazioni prima casa. Anni dopo, nel 2004, aveva comprato anche l’immobile confinante per ampliare la propria abitazione, senza però poter accedere allo stesso beneficio, all’epoca non previsto per gli acquisti di unità adiacenti destinate all’ampliamento. Le due abitazioni sono state poi accorpate in un unico immobile anche sotto il profilo catastale.
I proprietari hanno quindi chiesto se fosse possibile acquistare una nuova abitazione da destinare a residenza principale usufruendo nuovamente delle agevolazioni, impegnandosi a vendere entro due anni l’immobile oggi posseduto. Il quesito riguardava anche la possibilità di ottenere il credito d’imposta previsto dalla normativa.
Prima casa: l’Agenzia delle entrate chiarisce quando si ha ancora diritto al bonus
L’Agenzia delle entrate ha ricordato che la disciplina consente di beneficiare nuovamente dell’agevolazione prima casa anche a chi possiede già un immobile acquistato con lo stesso regime fiscale, a condizione che quest’ultimo venga ceduto entro due anni dal nuovo acquisto.
Per quanto riguarda il credito d’imposta, il beneficio spetta a chi acquista una nuova abitazione con le agevolazioni dopo aver venduto quella acquistata in precedenza con lo stesso trattamento fiscale. Il credito può essere riconosciuto anche se la vendita avviene successivamente al nuovo acquisto, purché siano rispettati i requisiti di legge.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ha confermato che la coppia potrà accedere alle agevolazioni prima casa per il nuovo acquisto, a condizione di vendere entro due anni l’immobile risultante dalla fusione delle due unità.
Diversa, invece, la conclusione sul credito d’imposta: il suo importo dovrà essere calcolato esclusivamente sulle imposte versate per l’abitazione acquistata nel 1986 con le agevolazioni prima casa. Resta esclusa dal conteggio l’imposta di registro pagata in misura ordinaria per l’acquisto dell’immobile adiacente nel 2004. In altre parole, il credito riguarda soltanto le imposte riferite a un precedente acquisto effettuato con il regime agevolato.
