Quando si parla di tassazione degli immobili in locazione, una delle situazioni più delicate riguarda l’affitto non percepito, soprattutto nei casi di morosità dell’inquilino. Ma cosa succede quando lo sfratto viene convalidato e i canoni risultano effettivamente non incassati? In questi casi, il Fisco non lascia il contribuente senza tutela: è infatti possibile accedere a un credito d’imposta che consente di recuperare le imposte versate su somme mai realmente percepite. Un meccanismo che richiede però attenzione nei calcoli e nella riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Approfondiamo la questione, partendo dalla domanda posta da un contribuente all’Agenzia delle Entrate.
“Come si determina il credito d’imposta nel caso in cui, a seguito di convalida di sfratto per morosità, sia accertato che alcuni canoni di locazione non sono stati percepiti?”
Andrea Santoro risponde su FiscoOggi
L’articolo 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, venga riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. Per determinare l’entità del credito d’imposta occorre calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
