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Mutui: il chiarimento sulla detrazione degli interessi passivi

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Cosa succede se il contraente del mutuo diventa incapiente? Il convivente può usufruire della detrazione fiscale? La parola all’Agenzia delle Entrate
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Cosa succede se il contraente del mutuo diventa incapiente? Il convivente può usufruire della detrazione fiscale? La parola all’Agenzia delle Entrate

Riportiamo di seguito un quesito riguardante la detraibilità degli interessi passivi dei mutui, posto da un contribuente all’Agenzia delle Entrate: “Sono contraente di un mutuo cointestato con la mia compagna. L’immobile acquistato è intestato a lei e a nostro figlio minore, rappresenta la nostra dimora abituale ed è la nostra residenza. Io invece ho la nuda proprietà di un’altra casa. Volevo sapere, dato che nel frattempo lei ha perso l’impiego e non può detrarre più gli interessi passivi per incapienza, se posso farlo io ed eventualmente in che misura”.

Vediamo qual è stata la risposta del Fisco

Una delle condizioni indispensabili per poter usufruire della detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale è quella di essere contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare.

In assenza di questo requisito congiunto di “acquirente e mutuatario”, la detrazione non può essere riconosciuta, a meno che non si tratti di mutuo stipulato prima del 1991 per il quale è previsto che l’agevolazione spetti anche ai contribuenti non titolari di redditi di fabbricati.