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Opere Superspecialistiche, decreto in Gazzetta

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Il decreto conferma l’elenco previgente, prevedendone inoltre l’integrazione con l’inserimento della categoria OS 12-B e, di particolare interesse per il nostro settore, OS 32 (Strutture in legno).

È arrivata l’attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nell’ambito dei decreti attuativi del Codice Appalti, del Regolamento recante individuazione delle  opere  per  le  quali  sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei  requisiti  di  specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi  dell'articolo  89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.3 del 4-1-2017).

Il testo contiene l’elenco delle opere ‘superspecialistiche’ per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. È l’elenco delle opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori, e, ai sensi dell’articolo 105 comma 5, non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore delle opere.

Il decreto conferma l’elenco previgente, prevedendone inoltre l’integrazione con l’inserimento della categoria OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e, di particolare interesse per il nostro settore, OS 32 (Strutture in legno). Ciò in presenza di due esigenze specifiche: garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica  e garantire la concorrenza nel mercato degli appalti e dunque l’accesso delle imprese, anche in considerazione dei principi del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Sono stati, inoltre, aggiornati i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere. Il decreto non interviene sul sistema di qualificazione e pertanto resta ferma, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione, la vigente disciplina sulla qualificazione fino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 83 del codice. È infine previsto un periodo di un anno di monitoraggio degli effetti del decreto, a seguito del quale si procederà all'aggiornamento del testo.